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giovedì 25 marzo 2010, di
Art. 14 - I Revisori contabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee generali dei Soci, per le quali saranno convocati con le stesse modalità previste all’art. 12, comma 9, dello Statuto. Ove le decisioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci fossero adottate con il metodo della consultazione scritta o dell’acquisizione del consenso espresso per iscritto, i Revisori dovranno essere informati dal Presidente dell’attivazione della procedura e dell’oggetto della decisione, sì da assicurare al Collegio adeguata informazione e garantirne l’effettivo contributo in base ai poteri allo stesso conferiti dallo Statuto. All’atto della loro elezione, i Revisori dovranno comunicare al Segretario il proprio indirizzo, anche di eventuale posta elettronica, nonché il numero di fax, ove intendono ricevere gli avvisi e le comunicazioni da parte della Fondazione. Il recapito, come sopra indicato, dei Revisori in carica al momento dell’approvazione delle modifiche al presente Regolamento si intenderà quello già agli atti della Fondazione, fatte salve eventuali diverse comunicazioni o integrazioni da parte dei Revisori stessi